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Articoli del Codice  Civile in relazione del Deposito in Albergo.

Per informazione agli addetti rammentiamo le disposizioni di legge attualmente in vigore,  affinché gli interessati possano premunirsi e tutelarsi.

Art. 1783 Codice Civile - Responsabilità per le cose portate in albergo. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

I) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;

2) le cose di cui l'albergatore,un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;

3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio .

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Nei confronti delle responsabilità relative alle cose portate e non consegnate dai clienti, l'Albergatore è completamente indifeso in quanto è tenuto a pagare qualunque sia a causa di danno reclamato indipendentemente da qualsiasi sua responsabilità, ma l'indennizzo viene circoscritto in maniera ben chiara in 100 volte il costo della camera, fatto salvo, per eccesso, il caso di colpa dell'albergatore come disciplinato all'art. 1785-bis del c.c.

Per prezzo della locazione dell'alloggio per giornata deve intendersi il corrispettivo comprendente il prezzo dei servizi accessori ma indispensabili ad usufruirne in condizioni di normalità.

Nell'ipotesi di camera doppia, se il danneggiato è uno solo, il limite di risarcimento sarà pari a cento volte la metà del prezzo della camera.

Il legislatore ha evidentemente voluto garantire il Cliente come se nel prezzo della camera, oltre che alla fruizione di pernottamento e dei servizi previsti nella struttura alberghiera, fosse compresa la sicurezza integrale di ciò che l'alloggiato si porta appresso; riprendendo l'antico principio del locandiere che dava si alloggio al viandante, ma anche protezione dai briganti.

Le prestazioni in cui si obbliga l'albergatore sono molteplici ed eterogenee, e vanno dalla locazione dell'alloggio alla prestazione di servizi ed ancora al deposito, e che la preminenza riconoscibile alla locazione dell'alloggio non vale, sotto il profilo causale, a far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio.

La responsabilità dell'albergatore per le cose introdotte in albergo dal cliente sorge per il solo fatto dell'introduzione, da parte del cliente, delle cose nell'albergo indipendentemente da qualsiasi consegna e inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all'obbligo accessorio dell'albergatore di garantire alla clientela la sicurezza delle cose portate in albergo, contro eventuali perdite, danni e furti.

Le norme di questo articolo del Codice Civile prevedono la responsabilità dell'albergatore per tutte le cose che il cliente porta in albergo compresi preziosi e denaro, tanto per quelle che si trovino nella camera tanto per quelle lasciate nei suoi locali e nelle sue pertinenze come il giardino, la piscina, il garage.

Art. 1784 C.C. Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore.  La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;

2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni digestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

La materia è notevolmente diversa e più complessa per le cose consegnate dal cliente all'albergatore, ponendo in capo all'albergatore un indennizzo illimitato, ma come previsto nel successivo articolo 1785, solo in caso di effettiva responsabilità.

E indispensabile prevedere adeguata ricevuta al fine di cercare di limitare le pretese di risarcimento.

Art. 1785 C.C. - Limiti di responsabilità. L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti:

1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

2) a forza maggiore; 

3) Alla natura delle cosa

Qualora il furto, il deterioramento o la distruzione del bene portato in albergo siano attribuibili a colpa del cliente stesso o di persone a lui collegate e per l'operato delle ali risponde, egli non potrà pretendere alcun risarcimento.

Art. 1785-bis C.C. - Responsabilità per colpa dell'albergatore. L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell'art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

L'accertamento della colpa in capo all'albergatore può anche non basarsi su un'azione o un'omissione (ad. es., la mancata custodia del quadro chiavi della portineria), ma sulla constatazione di una mancanza strutturale attinente alla organizzazione stessa dell'impresa alberghiera (ad es., il fatto che le serrature delle camere fossero uguali e pertanto apribili con una qualunque delle chiavi a disposizione dei clienti).

Trova quindi conferma il principio secondo il quale la colpa dell'albergatore può derivare dalla stessa organizzazione dell'impresa, per imprudente omissione degli accorgimenti idonei a salvaguardare i beni recati dal cliente.

Art. 1785 - ter  C.C. - Obbligo di denuncia del danno. Fuori del caso previsto dall'art. 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

Il dovere primario che incombe sul cliente vittima del furto di un bene di sua proprietà è quello dell'immediata denuncia all'albergatore.

In caso contrario infatti egli potrà avvalersi dei diritti che la legge gli garantisce per il risarcimento del danno; un ritardo nella denuncia può essere accettato solo se supportato da valide motivazioni; il clienti infatti ha il dovere di non disinteressarsi delle proprie cose e di prendere le opportune cautele.

Art. 1785 - quater C.C. - Nullità. Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore

Risulta quindi inutile prevedere avvisi nelle camere d'albergo del tipo "La Direzione declina ogni responsabilità per il furto o lo smarrimento di beni consegnati o non consegnati in custodia."E' bene ribadire che questi avvisi non hanno nessuna validità dal punto giuridico.

Art. l785 - quinquies C.C. - Limiti di applicazione. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate nègli stessi, né agli animali vivi.

Il Codice Civile esclude che le regole appena riferite si possano applicare ai \veicoli dei clienti, alle cose lasciate negli stessi e agli animali vivi se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

Ciò non significa tuttavia che l'albergatore non debba rispondere per il caso di danneggiamento o di furto degli stessi.

Infatti qualora l'albergatore, pur senza pretendere compensi aggiuntivi, metta a disposizione dei clienti un parcheggio per le autovetture riservato e posto in luogo aperto, potrà ugualmente essere chiamato a rispondere per il caso di danneggiamento o di furto subito dai clienti che hanno parcheggiato in quel luogo la propria automobile.

Fra il cliente di un albergo che lasci il proprio veicolo in garage e l'albergatore si crea un contratto atipico di posteggio (riconducibile alla figura del contratto, accessorio a quello di albergo), con l'obbligo per il depositario di custodire il veicolo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato.

Da ciò deriva l'obbligo per quest'ultimo di risarcire il danno subito dal cliente in caso di furto, ove non fornisca la prova dell'inevitabilità dell'evento, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia.

Tale principio si applica anche nel caso di apparente depositario e cioè quando una serie di circostanze abbiano ingenerato nel terzo il convincimento che l’autorimessa fosse custodita da personale dell'albergo, e anche se ciò non corrispondeva alla realtà, in quanto gestita da altra struttura.

L’oggetto del deposito è non solo il veicolo, ma anche le cose a questo funzionalmente collegate, come gli optionals o l'autoradio; per le altre cose, l’albergatore risponde solo se il cliente aveva avvertito della loro presenza.

Art 1786. Stabilimenti e locali assimilati agli Alberghi.

Le norme di questa sessione si applicano anche agli imprenditori di case di cura , stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari , pensioni, ristoranti, trattorie carrozze letto e simili. 

Gli Albergatori o i Direttori  che desiderano a conoscere ulteriormente le prassi da seguire per tutelarsi, consigliamo di inviare una loro richiesta, essa sarà indirizzata ad organi competenti.

Guida Professionale Alberghiera  del  Cav. Giuseppe Cranchi   
  Informazioni:  info@guidaalberghiera.net   

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