Guida Professionale Alberghiera del Cav. Giuseppe Cranchi
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D.Lgs. Governo n° 25 del 02/02/2002 Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
Doc. 302B0025.000 di Origine Nazionale
emanato/a da: Presidente della Repubblica
e pubblicato/a su: Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 57 del 08/03/2002
Art. 2: il testo omesso, cosė come corretto mediante gli avvisi di rettifica
pubblicati sulla G.U. n. 83 del 9 aprile 2002, č riportato in aggiunta nel D.Lgs. 626/1994.
Art. 3: il testo omesso, cosė come corretto mediante
gli avvisi di rettifica pubblicati sulla G.U. n. 83 del 9 aprile 2002, č riportato in aggiunta nel
D.Lgs. 626/1994.
Art. 7: il testo omesso, cosė come corretto mediante
gli avvisi di rettifica pubblicati sulla G.U. n. 83 del 9 aprile 2002, č riportato in aggiunta nel D.Lgs. 626/1994.
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione
Vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, e l'allegato A
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 31 gennaio 2002
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, per la funzione pubblica e delle attivita' produttive
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, d'ora in avanti denominato: "decreto legislativo n. 626/94", e' sostituito dal seguente:
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".
Art. 2.
1. Al titolo VII del decreto legislativo n. 626/94 e' aggiunto il seguente:
"Titolo VII-bis PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI.
[....]
Art. 3. - Sanzioni.
1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "56, comma 2 58" aggiungere le seguenti:
[....].
2. All'articolo 89, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "56, comma 1 57:" aggiungere le seguenti:
[....].
3. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "55, comma 1, 3 e 4 58" aggiungere le seguenti:
[....].
4. All'articolo 90, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "56, comma 1, 57:" aggiungere le seguenti:
[....].
5. All'articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "17, comma 1, lettere b), d), h) e l)" aggiungere le seguenti:
[....].
Art. 4. - Norme transitorie.
1. I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' svolgono attivita' rientranti nel suo campo di applicazione, devono conformarsi alle presenti disposizioni entro tre mesi dalla predetta data.
Art. 5. - Abrogazioni.
1. Il Capo II e gli allegati I, II, III, IV e VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 sono abrogati.
2. Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' abrogato.
3. Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, sono abrogate.
Art. 6. - Disposizioni finali.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto per la parte di propria competenza al recepimento della direttiva
98/24/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
Tale normativa di attuazione e' adottata nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Art. 7.
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti allegati:
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Giuseppe Cranchi Cell 335 6678288