D.Lgs. Governo758 del 19/12/1994
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

Doc. 394B0758.900 di Origine Nazionale
e pubblicato/a su: Gazz. Uff. Suppl. Ordin.21 del 26/01/1995


SOMMARIO


NOTE

TESTO

Capo I - Trasformazione di reati in illeciti amministrativi.

Art. 1. - Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi.
Art. 2. - Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario.
Art. 3. - Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro.
Art. 4. - Orario di lavoro nelle aziende industriali.
Art. 5. - Orario di lavoro nelle aziende agricole.
Art. 6. - Riposo domenicale e settimanale.
Art. 7. - Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali.
Art. 8. - Libretto di lavoro.
Art. 9. - Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi.
Art. 10. - Prospetti paga.
Art. 11. - Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza.
Art. 12. - Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi.
Art. 13. - Minimi di trattamento economico e normativo.
Art. 14. - Contratto di lavoro a tempo determinato.
Art. 15. - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 16. - Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane.
Art. 17. - Autorità competente.
Art. 18. - Disposizioni transitorie.

Capo II. - Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

Art. 19. - Definizioni.
Art. 20. - Prescrizione.
Art. 21. - Verifica dell'adempimento.
Art. 22. - Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza.
Art. 23. - Sospensione del procedimento penale.
Art. 24. - Estinzione del reato.
Art. 25. - Norme di coordinamento e transitorie.

Capo III. - Sanzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

Art. 26. - Sanzioni penali.
Art. 27.- Altre sanzioni penali.
Art. 28. - Rifiuto di fornire notizie.

Capo IV . - Disposizioni finali.

Art. 29. - Entrata in vigore.

ALLEGATO I


- § -

NOTE

I principii ed i criteri direttivi ai quali bisognava attenersi nella emanazione del presente Decreto legislativo possono vedersi nell'art. 1 della legge di delega, ossia della L. 6 dicembre 1993, n. 499.
Da sottolineare è la disposizione di cui all'art. 25, comma 2, in base alla quale «le norme di questo titolo [(in realtà si tratta di un capo, il Capo II)] non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

______________


Art. 1: l'articolo, che si omette, modifica la rubrica dell'art. 509 del Codice penale, modifica il comma 1 e sopprime il comma 2 del medesimo articolo ed è ivi riportato.

Art. 2, comma 1: il comma, che si omette, sostituisce il comma 5 dell'art. 5 -bis del R.D. L. 15 marzo 1923, n. 692 ed è ivi riportato.

Art. 3, comma 1: il comma, che si omette, sostituisce l'art. 9 del R.D. L. 15 marzo 1923, n. 692 ed è ivi riportato.

Art. 4, comma 1: il comma, che si omette, modifica l'art. 16 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 ed è ivi riportato.
Art. 4, comma 2: il comma, che si omette, sostituisce l'art. 17 del succitato R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 ed è ivi riportato.

Art. 5, comma 1: il comma, che si omette, modifica l'art. 13 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1956 ed è ivi riportato.
Art. 5, comma 2: il comma, che si omette, sostituisce l'art. 14 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1956 ed è ivi riportato.

Art. 6: l'articolo, che si omette, sostituisce l'art. 27 della L. 22 febbraio 1934, n. 370 ed è ivi riportato.

Art. 7: l'articolo, che si omette, sostituisce il comma 1 dell'art. 28 della L. 22 febbraio 1934, n. 370 ed è ivi riportato.

Art. 8, comma 1: il comma, che si omette, modifica l'art. 12 della L. 10 gennaio 1935, n. 112 ed è ivi riportato.

Art. 10: sostituisce l'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4 ed è ivi riportato.

Art. 11: l'articolo, che si omette, sostituisce l'art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 ed è ivi riportato.

Art. 15: l'articolo, che si omette, sostituisce l'art. 195 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 23, comma 2: è stato così corretto con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15 marzo 1995.

Artt. 26 e 27: motivi di economicità hanno fatto sì che nella presente nota, diversamente da quanto quanto fatto per quelle precedenti, si omettessero i richiami puntuali ai singoli provvedimenti modificati, che tuttavia sono stati fatti salvi nel testo dei due articoli, cosicché è stata comunque resa possibile la navigazione ipertestuale.

Art. 26, comma 1: la legge 22 marzo 1908, n. 105 è stato abrogata dall'art. 41 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Legge comunitaria 1994).

Art. 26, punto 41: Le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 245 sono state abrogate e sostituite dall'art. 35 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Art. 27, comma 1:il D.P.R.8 giugno 1982, n. 524 è stato abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493: "Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".

Art. 27, commi 9, 10, 11 e 12:
il  D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77 è stato abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25: "Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.". Se ne omette pertanto il testo.


Art. 28: l'articolo, che si omette, modifica il comma 7 dell'art. 4 della L. 22 luglio 1961, n. 628 ed è ivi riportato.

Allegato I, punto 1): vedi nota all'art. 26, comma 1.

______________


Si vedano le seguenti circolari:

Circolare 161/95 del 19 dicembre 1995
Circolare 25/96 del 27 febbraio 1996.


- § -


TESTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 86 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA il seguente decreto legislativo:


Capo I -Trasformazione di reati in illeciti amministrativi.

Art. 1. - Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi.
L'art. 509 del codice penale è così modificato:
a) [...].
b) [...].
c) [...].

Art. 2. - Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario.
1. Il quinto comma dell'art. 5 -bis del regio decreto -legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente:
[...].
2. Per le violazioni di cui all'art. 5 -bis, quinto comma, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3. -Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro.
1. L'art. 9 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente:
[...].
2. Per le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4. - Orario di lavoro nelle aziende industriali.
1. L'art. 16 del regio decreto 10 settembre 1923, n.1955, è cosi modificato:
a)[...];
b)[...].
2. L'art. 17 del regio decreto 10 settembre 1923, n.1955, è sostituito dal seguente:
[...].

Art. 5. - Orario di lavoro nelle aziende agricole.
1. L'art. 13 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, è così modificato :
a) [...];
b) [...].
2. L'art. 14 del regio decreto 10 settembre 1923, n.1956, è sostituito dal seguente:
[...].
3. Per le violazioni di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6. - Riposo domenicale e settimanale.
1. L'art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente:
[...].

Art. 7. - Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali.
1. Il primo comma dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, come modificato dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2466, è sostituito dal seguente:

Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'art. 14 è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

Art. 8. - Libretto di lavoro.
1. L'art. 12 della legge 10 gennaio 1935,n. 112, è così modificato:
a)il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
[...].

b)il quarto comma è sostituito dal seguente:
[...].
2. L'art. 15 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, è abrogato.

Art. 9. - Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi.
1. Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, è sostituito dal seguente:
«Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.».
2. Per le violazioni di cui all'art. 5, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 13 settembre 1946, n. 303, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10. - Prospetti paga.
1. L'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, è sostituito dal seguente:
[...].

Art. 11. - Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza.
1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è sostituito dal seguente:
[...].

Art. 12. - Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi.
1. L'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, è sostituito dal seguente:
« Art. 6. -
1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.».
2. Per le violazioni di cui all'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13. - Minimi di trattamento economico e normativo.
1. L'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. -
1. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.».

Art. 14. - Contratto di lavoro a tempo determinato.
1. L'art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. -
1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 5 il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire a cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza su riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.».

Art. 15. - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
1. L'art. 195 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:
[...].

Art. 16. - Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane.
1. L'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 611, è sostituito dal seguente:
[...].

Art. 17. - Autorità competente.
1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente titolo [(Capo, n.d.r.)] e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e l'ispettorato del lavoro.

Art. 18. - Disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni del presente titolo [(Capo, n.d.r.)]che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.


Capo II. -Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.


Art. 19. - Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni in cui al presente titolo [(Capo, n.d.r.)], si intende per:
a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;
b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.
2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché degli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.

Art. 20. - Prescrizione.
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.
Tal termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

Art. 21. - Verifica dell'adempimento.
1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro cento venti giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Art. 22. - Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza.
1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

Art. 23. - Sospensione del procedimento penale.
1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articolo 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 24. - Estinzione del reato.
1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma I.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 25. - Norme di coordinamento e transitorie.
1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione.
2. Le norme di questo titolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Capo III. -Sanzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.


Art. 26. - Sanzioni penali.
1. L'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, come sostituito dall'articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1498, è così modificato:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
[...].
b) nel terzo comma le parole: «ai sensi dell'art. 162 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
[(vedi nota)]
2. Nel primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891, le parole: «con la multa da lire duecentomila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: [...].
3. Nel primo comma dell'art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, le parole: «a norma dell'art. 225 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848» sono sostituite dalle seguenti: [...].
4. Il primo comma dell'art. 389 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle parole:
[...];
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...];
c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
5. Nel primo comma dell'art. 390 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, le parole:
[...].
6. Il primo comma dell'art. 391 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...];
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
7. Il primo comma dell'art. 392 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
8. Il primo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con 'l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle parole:
«con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
«con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;
c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti:
«con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».
9. Il primo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente, della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
10. Il primo comma dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
11. Il primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...];
c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
12. Il primo comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite con le seguenti:
[...];
c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti:
[...].
13. Il primo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera h), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite con le seguenti:
[...];
c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti:
[...].
14. Il primo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole:
«con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite con le seguenti:[...].
15. Il primo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: -«con l'ammenda da lire 12.000 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite con le seguenti:
[...].
16. Il primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1 .500.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite con le seguenti:
[...];
c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti:
[...];
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
[...].
17. Il primo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostitute dalle seguenti:
[...].
18. Il primo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite con le seguenti:
[...].
19. Il primo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e il secondo periodo è oppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite con le seguenti:
[...];
c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti:
[...];
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
[...].
20. Il primo comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite con le seguenti:
[...].
21. Il primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b)nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite con le seguenti:
[...].
22. Il primo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire a lire 1.000.000» sono sostituite con le seguenti:
[...];
c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti:
[...];
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
[...].
23. Il primo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite con le seguenti:
[...].
24. Il primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
25. Nel primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, le parole: «con l'ammenda d lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
26. Il primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire l.500.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite le seguenti:
[...];
c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti:
[...];
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
[...].
27. Nell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
28. Nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
29. Il primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite con le seguenti:
[...];
c) la lettera c), e sostituita dalla seguente:
[...].
30. Il primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, è cosi modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 12.50 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite con le seguenti:
[...].
31. Il primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite con le seguenti:
[...];
b) nella lettera b),le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti:
[...].
32. Nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
33. Nel primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
34. Nel primo comma dell'art. 681 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
35. Il primo comma dell'art. 682 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è cosi modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 7.500.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.500.000» sono sostituite con le seguenti:
[...];
c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000» sono sostituite con le seguenti:
[...].
36. Il primo comma dell'art. 683 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 n_ 128, è cosi modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...];
c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 15.000 a lire 75.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
37. Il primo comma dell'art. 684 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000» sono sostituite con le seguenti:
[...];
c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
38. Nell'art. 685 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
39. Nel primo comma dell'art. 686 del decreto del Presidente della Repubblica aprile 1959, n. 128, le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
40. Nel primo comma dell'art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706, le parole: «con l'ammenda da lire 150.000 a lire 900.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
41. Il primo comma dell'art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245, e cosi modificato:
a) nel numero 1), le parole: «con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...];
b) nel numero 2), le parole: «con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...];
c) nella lettera a) del numero 3); le parole: «con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...];
d) nella lettera b) del numero 3), le parole: «con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
42. Il primo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 15.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 2.400.000 a lire 12.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...];
c) nella lettera c), le parole: con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 6.000.000» sono sostituite con le seguenti:
[...].
43. Il primo comma dell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 600.000 a lire 900.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000» sono sostituite con le seguenti:
[...];
c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 150.000 a lire 300.000» sono sostituite con le seguenti:
[...].
44. Il primo comma dell'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è cosi modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 60.000 a lire 300.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 60.000 a lire 150.000» sono sostituite con le seguenti:
[...].
45. L'art. 136 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è cosi modificato:
a) nel primo comma, le parole: «con l'ammenda da lire 900.000 a lire 6.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...];
b) il secondo comma è abrogato.
46. L'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro li infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato:
a) nel terzo comma, le parole: «con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000» sono sostituite con le seguenti:
[...];
b) nel quarto comma, le parola «l'ammenda è da lire 24.000 a lire 120.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
47. L'art. 175 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato:
a) nel primo comma, le parole: «con l'ammenda da lire 15.000 a lire 60.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...];
b) il secondo comma è abrogato.
48. Nel secondo comma dell'art. 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.-. 1124, le parole: «con un'ammenda da lire 10.000 a lire 12.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
49. Il secondo comma dell'art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:
[...].
50. Nell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 100.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
51. Nell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
52. Nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 lire 10.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
53. Nell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: «con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
54. Nell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti:[...].

Art. 27.- Altre sanzioni penali.
1. Nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, le parole: «con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
2. L'art. 13 del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, è cosi modificato:
a) nel comma I, alla lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nel comma 1, alla lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 2.000.000», sono sostituite dalle seguenti:
[...];
c) nel comma 2, le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...];
d) nel comma 3, le parole: «con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
3. Nel comma 4 dell'art. 125 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni».
4. Il comma 1 dell'art. 50 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è cosi modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire cinquantamilioni» sono sostituite dalle seguenti: [...];
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire seimilioni a lire quindicimilioni» sono sostituite con le seguenti: [...];
c) nella lettera c), le parole «con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni» sono sostituite con le seguenti: [...].
5. Il comma 1 dell'art. 51 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire tremilioni a lire diecimilioni» sono sostituite dalle seguenti: [...];
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire un milione a lire tremilioni» sono sostituite con le seguenti: [...].
6. Il comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire seicentomila a lire duemilioni» sono sostituite dalle seguenti:
[...];
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila» sono sostituite con le seguenti:
[...].
7. Il comma 1 dell'art. 53 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire unmilione a lire seimilioni» sono sostituite dalle seguenti:
[...];
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire quattrocentocinquantamila a lire unmilione» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
8. Nel comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, le parole: «con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire quarantamilioni» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
9. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire ottomilioni a lire ventunomilioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni o con l'arresto da uno a sei mesi» sono sostituite con le seguenti:
[...];
c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni» sono sostituite con le seguenti: [...].
10. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire quattromilioni a lire dodicimilioni o con l'arresto da due mesi a otto mesi» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire unmilione a lire tremilioni o con l'arresto da uno a sei mesi» sono sostituite con le seguenti:
[...].
11. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire seicentomila a lire duemilioni» sono sostituite dalle seguenti:
[...];
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila» sono sostituite con le seguenti:
[...].
12. Il comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire unmilione a lire seimilioni» sono sostituite dalle seguenti:
[...];
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila» sono sostituite con le seguenti:
[...];
13. Il comma 1 dell'art. 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è così modificato:
a) nella lettera a) sono inserite all'inizio le seguenti parole:
[...];
b) nella lettera b) sono inserite all'inizio le seguenti parole:
[...].

Art. 28. - Rifiuto di fornire notizie.
1. Nel settimo comma dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, le parole «sono puniti con l'ammenda da lire trentamila a lire seicentomila» sono sostituite dalle seguenti: [...].


Capo IV . -Disposizioni finali.


Art. 29. - Entrata in vigore.
l. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO I

1) Art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105 (abolizione del lavoro notturno dei fornai); [(vedi nota)]
2) Art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891 (divieto di impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi);
3) Art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (approvazione del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici);
4) Articoli 389, 390, 391 e 392 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);
5) Articoli 77, 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni);
6) Articoli 53, 54, 55, 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n 302 (norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);
7) Articoli 58, 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro);
8) Articoli 105, 106 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro sotterraneo);
9) Articoli 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa);
10) Articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione);
11) Articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici);
12) Articoli 681,682, 683,684,685 e 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e delle cave);
13) Art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706 (impiego della biacca nella pittura);
14) Art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245 (limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative);
15) Articoli 133, 134, 135 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare);
16) Articoli 139, 175 e 246 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
17) Art. 26, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti);
18) Art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro);
19) Articoli 90, 91, 92, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggi 1979, n. 886 (integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale);
20) Art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro);
21) Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962 (attuazione della direttiva CEE n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero);
22) Art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
23) Articoli 50, 51, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (attuazione delle direttive n 80/1107/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e o. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, o. 212);
24) Articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77 (attuazione della direttiva n. 88/364/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro);
25) Articoli 89, commi 1 e 2, 90, comma 1, lettere a) e b), 91, 92 e 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).


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