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Decreto Ministeriale del 02/05/2001
Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Doc. 401H02MG.005 di Origine Nazionale emanato/a da : Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale e pubblicato/a su : Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 209 del 08/09/2001
IL MINISTRO DEL LAVORO e della previdenza sociale
di concerto con
il ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
Visto l'art. 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, che dispone la determinazione dei criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attivita' e dei fattori specifici di rischio;
Ravvisata la necessita' di riferirsi a norme di buona tecnica per la determinazione dei suddetti criteri;
Vista la norma UNI EN 458 (1995) concernente DPI per la protezione dell'udito;
Vista la norma UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie;
Viste le norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e UNI EN 171 (1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi;
Vista la norma UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici;
Considerato che le norme sopraindicate costituiscono utili riferimenti di buona tecnica per l'individuazione dei suddetti criteri;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Decreta:
Art. 1. 1. Sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:
a) alla protezione dell'udito, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto;
b) alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell'allegato 2 del presente decreto;
c) alla protezione degli occhi:
i) filtri per saldatura e tecniche connesse, ii) filtri per radiazioni ultraviolette, iii) filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell'allegato 3 del presente decreto;
d) a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell'allegato 4 del presente decreto.
Art. 2. 1. I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI, diversi da quelli approvati al precedente art. 1, devono garantire un livello di sicurezza equivalente.
Art. 3. 1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvedera' all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.